STATUTO ARCIGAY COSENZA APS
Approvato dal Congresso del 15 ottobre 2022
Articolo 1 – Costituzione e Denominazione
È costituita con sede a Cosenza in Corso Bernardino Telesio 98, il Comitato Territoriale Arcigay di Cosenza
denominato “Arcigay Cosenza” (di seguito denominata “Associazione”).
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di
Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua
istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l’acronimo “APS” e
diventerà “Arcigay Cosenza APS”.
L’Associazione aderisce ad “Arcigay APS” (di seguito denominata “Arcigay”) e alla Federazione ARCI –
Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di
questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità
perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell’Interno).
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.
Articolo 2 – Valori
I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione sono:
● il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
● la laicità e la democraticità delle istituzioni;
● la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
● l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
● il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
● la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il rifiuto di ogni
totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, l’antisessismo;
● la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la
trasparenza dei processi decisionali.
Articolo 3 – Finalità
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore
di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle
persone.
L’Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità
di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans, intersessuale e asessuale combattendo il pregiudizio, le
discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:
1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali,
non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi,
così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le
attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti
e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche
territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il
Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle
discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e
pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano servizi di supporto
socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e
programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersessuali e asessuali
attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio
e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e
l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale
e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed
espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed
amministrativa;
9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone
pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle persone LGBTQIA+;
10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i
movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un
ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali,
queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il
lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con specifici programmi
patient-based;
13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con
particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, intersessuali e
asessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire
l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la
diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
16. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca
scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la
libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio
dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
17. operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il
benessere delle persone LGBTQIA+.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l’utilizzo prevalente di risorse
volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà
svolgere è il Consiglio Direttivo. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse
generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie
e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato
svolta dai propri soci e socie.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
Articolo 4 – Soci e socie
All’Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando
domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di
conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente
prese dagli organi sociali.
Il Consiglio direttivo conferma l’adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti,
vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a
ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il
Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata,
la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza
si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di
Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come
quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci e delle socie
I soci e le socie:
● devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal
Consiglio nazionale di Arcigay;
● hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse
dall’Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità
dell’Associazione;
● purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali,
hanno diritto di voto nella Assemblea dei soci e delle socie, per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi
dell’Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell’Associazione;
● hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione. In
particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle
limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
● in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell’Associazione hanno diritto
ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente
statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di
Arcigay.
Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo
La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme
statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/
e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione,
può ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio
Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l’Assemblea confermasse l’esclusione, I soci e le socie
esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che
deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti
approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
Articolo 7 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
● L’Assemblea dei soci e delle socie
● Il Consiglio Direttivo
● il Collegio dei Sindaci Revisori.
Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni
modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e
vota.
Articolo 8 – Assemblea dei soci e delle socie
L’Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea
straordinaria.
● Il Congresso:
a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
b) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
● L’Assemblea ordinaria:
a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte
dei soci e delle socie;
b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia
obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori tra un Congresso e
l’altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
● L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l’altro per il
recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o
modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea dei soci e delle socie
a) La convocazione della Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria
o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere
affissa presso la sede dell’Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali
telematici ufficiali dell’Associazione almeno 30 giorni prima.
b) Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo
ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il
pagamento della quota associativa.
c) L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, quando ne sia fatta richiesta dal
Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/4 dei soci e
delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
d) L’Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte
nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
f) Ogni socio/a ha diritto di voto.
g) Ogni socio/a può essere delegato da un altro socio/a nel numero massimo di una delega qualora i
regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea dei soci e delle socie non escludano
espressamente la possibilità di delega.
h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l’Assemblea ordinaria o straordinaria in prima
convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di
voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatto salvo le modifiche
dello statuto per le quali è prevista la presenza di almeno 1/5 degli associati/e aventi diritto di voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per
delega all’Assemblea, validamente costituita.
i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone
associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o
dell’Assemblea straordinaria, validamente costituita.
j) Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o
trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone
associate aventi diritto.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica
fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del Codice
del Terzo Settore.
● In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere
surrogato dall’Assemblea dei soci e delle socie.
● Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri d’ordinaria e
straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell’ambito dei
principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea dei soci e delle socie;
● I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità
previste dall’art. 2382 del codice civile.
● In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea dei soci e delle socie;
b) attuare le linee politiche approvate dall’Assemblea dei soci e delle socie e curarne l’esecuzione;
c) eleggere tra le proprie componenti il/la Presidente ed eventualmente il/la Vicepresidente;
d) deliberare circa l’ammissione o l’esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
e) convocare l’Assemblea dei soci e delle socie;
f) redigere l’eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento
che ritenga necessario per le attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci e delle socie;
g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il
carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale;
i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le
attività svolte a favore dell’Associazione;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano
spettanti all’Assemblea dei soci e delle socie.
Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta
almeno 1/3 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri.
Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il
voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di
dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei
Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile
o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, la/il Presidente procede a
convocare il Congresso.
Articolo 12 – Presidente
La/il Presidente dell’Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli
organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni;
Articolo 13 – Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/la Vicepresidente.
Articolo 14 – Collegio dei Sindaci Revisori (facoltativo)
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due componenti effettivi
ed un supplente, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. Il
Collegio, convocato dal/la suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all’anno per controllare il
bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l’andamento
dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse,
riferisce all’Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci
Revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile.
● Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea dei soci e delle socie
nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui
almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice
civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di
cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
● Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale
dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o
sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
● Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea dei soci e delle socie
nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o,
qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro,
potrà incaricarlo della revisione legale dei conti
Articolo 15 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate
● L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo
conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
● L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
● L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 16 – Esercizio sociale e bilancio
● Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio
formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal
rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea dei soci e
delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
● Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
● Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il
Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale,
da sottoporre all’Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva
approvazione.
Articolo 17 – Scioglimento dell’Associazione
● L’Assemblea dei soci e delle socie che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
● In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà
obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs
117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 18 – Simbolo
L’Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.
L’Associazione, i soci e le socie si impegnano a:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di
scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.
L’Associazione se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell’Assemblea dei soci e delle
socie un proprio simbolo locale.
Articolo 19 – Congresso territoriale
Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal
regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari
opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.
Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.
Al Congresso territoriale partecipano tutti i soci e le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio
di competenza del Comitato territoriale.
Articolo 20 – Commissariamento
Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a
causa dell’inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria
Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento
dell’Associazione.
I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo. Entro un anno
dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.
Articolo 21 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e,
per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale
di Arcigay.